Art. 32.
(Requisiti associativi).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, hanno diritto all'iscrizione nel registro le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

          a) gli associati devono esercitare la medesima professione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e devono essere in numero non inferiore a cinquecento;

          b) lo statuto deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico, ed escludendo espressamente ogni attività commerciale;

          c) lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

          d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica.

      2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione nel registro:

          a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione

 

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dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

          b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

          c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.